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Quesito: Seperazione consensuale, con accordo in tribun ale di versare 300 euro mensili alla moglie. Quando la moglie cambia lavoro e il reddito e' di circa 1.300 euro al mese. io essendo pensionato con circa 1.400 euro al mese cosa devo versare come quota per legge. Visto che la casa che abito e di mia madre e io non possiedo nulla e verso a mia madre una quota di euro 300 mensili mentre la moglie si e' acquistato un immobile per 170,000 mila euro .

Il Legale: A norma dell'Art. 156 cc. il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.
Pertanto, essendo variate le condizioni iniziali in cui è maturato l'accordo, si può chiedere una variazione dell'accordo, o rivolgersi al Giudice perché provveda a ristabilire le condizioni economiche nei rapporti tra i coniugi.


Quesito: volevo porvi una domanda sono separata dal 14/6/06allora si decise in comune accordo con consensuale le seguenti regole:la casa coniugale di via Mazzini spettava al marito a me invece una casa in via dante aquistata nel 2003 ma affittata ad altri ,al momento della deposizione in tribunale dell\'atto andai a vivere in via Icco in attesa che si liberasse la casa di via dante aquistata in comunione dei bene e che col fitto che percepivo da quest'ultima avrei pagato il mensile di quella dove vivo con i mie due figli minori in via icco .ora la casa di via dante abbiamo deciso in comune accordo di venderla per far fronte al pagamento del restante mutuo che il mio ex marito non è più in grado di pagare (anzi non vuole più pagare per dispetto),quindi ora mi chiedo non avendo lavoro non potendo pagare il fitto di dove abito posso fare richiesta di tornare a vivere in via mazzini e lui andare a vivere al trove visto che ha gia espresso il desiderio di trasferirsi al trove con la sua nuova compagna?e per di più al momento del trasloco non potei portare con me i mobili assegnati in quanto casa di via icco era arredata

Il Legale: A norma dell'Art. 155-quater. Il godimento della casa familiare viene attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.
Quindi nel Suo caso, dovrà fare richiesta di riforma dell'accordo, ovvero, allorquando l'altro coniuge rifiutasse l'accordo, potrà chiedere il provvedimento di assegnazione dell'abitazione richiesta, essendole i figli affidati. Anche, per il mobilio vale la stessa soluzione.


Quesito: la madre viola il diritto del padre di visita al minore.

Il Legale: A norma dell'Art. 709-ter del Codice di Procedura Civile [...]In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento,(il Giudice) può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Il giudice valuterà la gravità, la durata e la qualità delle violazioni e l'impatto che esse hanno sul minore, dopodiché si esprimerà.


Quesito: sto acquistando una casa da un privato. La casa viene venduta a me da due sore lle; devo consegnare una caparra, ma una delle due sorelle vorrebbe che la caparra fosse consegnata in nero e non tramite assegno perchè poi vuole suddividdere lei la cifra direttamente con l\'altra sorella; sottolineo che si farà un contratto preliminare con tutte le firme (mia e delle due sorelle), in cui verrà messo nero su bianco che io consegno la cifra nelle mani della sig.ra x; chiedo, nel caso in cui la sorella alla quale consegno i soldi non dovesse dividerli con l'altra sorella, quest'altra sorella potrebbe rivalersi su di me?, o comunque potrebbero esserci problemi di qualche tipo a carico mio?, o a quel punto rimane un problema loro?grazie

Il Legale: essendo il bene immobile in comunione fra le due sorelle, pagando indistintamente ad una delle due, Lei è liberato, essendo questa un'obbligazione solidale, infatti, a norma dell'art. 1292 [...] quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione, l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori. Dei Consigli Pratici: meglio effettuare il pagamento a mezzo assegno il cui numero deve essere riportato nel preliminare; fare una copia dell'assegno e farlo firmare alla parte venditrice come quietanza di pagamento.


Quesito: sono separato da 8 mesi dal giorno in cui andai via dalla casa coniugale, ma di fatto davanti al giudice s ono separato da tre mesi, praticamente dalla prima comparizione dinanzi al giudice,c'è nostro figlio di mezzo di 19 mesi nato dal matrimonio, al momento per la tenera età è stato assegnato alla madre (mia moglie al momento)che età deve avere mio figlio affinché possa ottenere l'affido congiunto? vi prego di rispondermi in maniera dettagliata in quanto solamente due volte a settimana sono le volte in cui posso stare con mio figlio e per tre ore solamente, io sono molto legato a lui, e lui con me, infatti anche se piccolo già dimostra di stare bene con me dimostrandolo soprattutto quando devo riportarlo alla di lei madre, e lui piange in quanto capisce che è il momento che ci stiamo separando, e mi stringe ancora più forte nonostante la madre lo chiama verso di se.

Il Legale: il nodo centrale della nuova normativa in tema di affidamento, è il concetto di “bigenitorialità”: il diritto dei figli a continuare ad avere rapporti allo stesso modo con il padre e con la madre anche dopo la loro separazione, sulla base dell’incontestabile verità che si resta genitori per tutta la vita nonostante il venir meno del vincolo matrimoniale. Questo in ossequio a quanto stabilisce la nostra Costituzione, la quale all’art. 30 riconosce ad entrambi i genitori il diritto – dovere di mantenere, istruire ed educare i figli.
L’affidamento monogenitoriale è confinato alle sole ipotesi in cui l’affidamento all’altro genitore sia ritenuto dal giudice contrario all’interesse del minore (art. 155 bis C.C.).
L’affido condiviso può avere ragionevoli probabilità di successo solo se vi è tra i coniugi un circostanziato ed equilibrato accordo dettagliato e non solo approssimativo. Questa è una condizione indispensabile perché il minore possa effettivamente trarre vantaggio dall’affidamento condiviso; i coniugi pertanto devono essere educati a redigere un “progetto condiviso”, e soprattutto alla necessità di essere genitori per sempre. A norma dell’Art. 155ter C.C. “I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli…”. Quindi in definitiva, in una situazione “normale”, Lei dovrebbe ottenere ben presto l’affidamento congiunto, in quanto è preminente interesse del Vostro stesso figlio mantenere entrambi i genitori. Ovviamente le valutazioni da fare sono molte e da farsi caso per caso, e, soprattutto, sono rimesse all’attenta valutazione del Giudice, che deciderà nell’interesse del minore. Attualmente, sembrerebbe che il Giudice abbia valutato la tenera età del bambino e delle cure soprattutto materne che ora necessita. Non appena Vostro figlio potrà stare indifferentemente con entrambi i genitori, non Le resta che chiedere la revisione del provvedimento del Giudice per ottenere l’affidamento congiunto.   - Per ulteriori dettagli clicchi qui -


Quesito: Ho firmato una proposta di vendita dell'appartamento di cui siamo proprietari cointestatari io e mia moglie. Mia moglie non ha apposto la firma, la proposta può ritenersi valida ? Ringrazio anticipatamente

Il Legale: In tema di preliminare di vendita, se il contratto è stipulato da uno solo dei coniugi, in comunione di beni, sarà comunque valido. Questo è quanto stabilisce la Suprema Corte di Cassazione, ma è da evidenziare che esiste anche una tesi contraria. Infatti, secondo la Corte di appello Reggio Calabria, quando oggetto di una promessa di vendita è un bene in comunione, i comproprietari costituiscono un'unica parte complessa, per cui le loro dichiarazioni di volontà non hanno autonomia prese singolarmente, ma si fondono in un'unica volontà negoziale, quella della parte promittente venditrice. Sicché quando una di tali dichiarazioni manchi (o sia invalida) non si forma (o si forma invalidamente) la volontà di una delle parti del contratto preliminare, il quale non viene ad esistenza (o è nullo).
C’è da dire che a norma dell’art. 184 del Codice Civile, gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683 (beni mobili soggetti a Trascrizione: macchine, navi etc). L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Quindi, la mancata partecipazione di un coniuge ad un atto di disposizione di beni della comunione ex art. 177 c.c. non esclude che risenta anch'egli dei correlativi effetti ove non abbia tempestivamente esercitato l'azione di annullamento di quell'atto.
Per maggiore semplicità e brevità, per annullare il compromesso di vendita Sua moglie dovrà esercitare l’azione di annullamento del compromesso entro un anno. Ove invece desideri convalidarlo, basta rimanere inerte. In ogni caso, al momento del rogito notarile, serviranno le firme di ambodue i coniugi.


Quesito: sono un dipendente civile del ministero difesa, recentemente ho partecipato a un corso concorso per il passaggio all'intero della stessa area (area b) nella posizione economica superiore (da b1 a b2), nell'attribuzzione del punteggio per titoli non mi veniva riconosciuto il diploma di maturità tecnica, e pertanto in virtu' di tale decisione mi sono visto escluso dalla graduatoria finale per il suddetto passaggio. Le chiedo egregio avv. se tale esclusione possa intendersi anticostituzionale o comunque inleggittima nel merito. Tendo a precisare che al contrario la laurea tecnica è stata valutata positivamente. Ho deciso di presentare ricorso straordinario al presidente della repp. avv. mi dia cortesemente un consiglio.

Il Legale: Prima di tutto è doveroso sapere cosa stabilisce il bando del concorso. Con gli elementi che Lei mi ha fornito ritengo che sia possibile che il bando abbia richiesto il diploma di maturità come requisito per accedere al concorso, ma che lo stesso non sia spendibile in sede di attribuzione del punteggio al fine di salire in graduatoria, ed è ben possibile che invece  il diploma di laurea attribuisca dei punti al candidato. Però questo lo si può dire con certezza solo conoscendo il bando di concorso. In ogni caso se dovessero ricorrere gli estremi, il ricorso andrebbe presentato al TAR per violazione di un interesse legittimo nel termine di 60 giorni.


Quesito: LA MOGLIE DEL MIO COMPAGNO HA TROVATO DELLE LETTERE MIE INVIATE A LUI DELLE QUALI SI E\' IMPOSSESSATA 5 ANNI FA. LUI E\' RIMASTO IN CASA POICHE\' LEI MINACCIAVA GESTI ESTREMI, LEI E\' AL CORRENTE DELLA NOSTRA RELAZIONE E CONTINUA A IMPEDIRGLI DI ANDARSENE CON RICATTI MORALI. VORREI SAPERE IN CASO DI RICHIESTA DI SEPARAZIONE, CONSIDERANDO CHE HANNO LA COMUNIONE DEI BENI, ABITANO IN UN APPARTAMENTO DI PROPRIETA\', HANNO UN FIGLIO DI 28 ANNI CHE STUDIA E LAVORA ,LEI LAVORA, LUI E\' SOCIO IN UNA AZIENDA, ESISTE LA POSSIBILITA\' DI UNA RICHIESTA DI DANNI MORALI O ESISTENZIALI (TIPO DEPRESSIONE CAMBIO DI VITA O SIMILI) CHE LEI PUO\' AVANZARE INDIPENDENTEMENTE DAGLI EVENTUALI ALIMENTI, SE SI\' A QUALI COSE SI PUO\' ATTACCARE E A COSA BISOGNA STARE ATTENTI PER LIMITARE I COSTI? GRAZIE

Il Legale: In riferimento all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Nè ad escludere la rilevanza della infedeltà è ammissibile la qualificazione della stessa quale reazione a comportamenti dell'altro coniuge , non essendo possibile una compensazione delle responsabilità nei rapporti familiari. Inoltre l’obbligo della fedeltà sussiste e persiste durante tutto il matrimonio e quindi anche dopo la separazione. In questi casi se la relazione adulterina viene resa pubblica potrebbero ricorrere gli estremi della diffamazione a  norma dell’art. 595 del codice penale. Inoltre, a seconda della condotta del coniuge, potrebbero ricorrere gli estremi dell’art. 570 cod. pen. di violazione degli oblighi di assistenza familiare. Certamente sarà addebitabile al coniuge che compie adulterio la separazione e conseguentemente l’assegno dovuto non si limiterà agli alimenti, ma dovrà integrare l’intero mantenimento del coniuge che sarà tanto più alto quanto maggiore è il reddito. Per quanto riguarda i figli se sono maggiorenni ed autonomi sono avulsi dal contesto. Altrimenti anche se maggiorenni e lavoratori ma non autonomi e cioè a carico della famiglia, anche per questi è dovuto il mantenimento. I beni rientranti nella comunione dei beni andranno divisi tra i coniugi.

Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione;
c) i beni di uso strettamente personale;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili registrati (auto,navi…), effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto.

Se il coniuge che subisce l’adulterio, dovesse cadere in depressione o avere altre patologie a causa dell’infrangersi del proprio matrimonio, potrà iniziare un giudizio nei confronti dei responsabili (coppia adultera) per il risarcimento dei danni esistenziali derivanti da questa situazione, dovendo però dimostrare il nesso eziologico tra le proprie patologie e l’adulterio. Sia dal punto di vista legale che da quello umano consiglio di sospendere la relazione adultera fino al divorzio, in fondo se è amore vero potrete aspettare, e altrimenti sarà stato un buon test per capire se lo era.


Quesito: buonasera volevo porvi un quesito,io mi sto per separare da mio mar ito,il ricorso è stato presentato in cancelleria del tribunale dal mio legale,noi siamo separati da 4 mesi,ma solo da due mesi siamo andati dagli avvocati. Ancora nn c‘è stata udienza davanti al giudice,il mio legale ha presentato ricorso ma ancora nn si a quando ci chiameranno. Volevo chiedere,io da quando mi sono separata sta frequentando un ragazzo,che rischi può comportare se mio marito ci vede insieme?calcolando che ancora nn siamo andati in tribunale,potrebbe far qualcosa contro di me?anche se questa conoscenza l ho fatta dopo che lui è andato via di casa?ringrazio anticipatamente per la vostra risposta.grazie di cuore e buon anno

Il Legale: La fedeltà è un obbligo che persiste per tutto l’arco temporale del matrimonio e quindi anche dopo la separazione  e fino all’effettivo divorzio. La violazione dell’obbligo di fedeltà comporta ai sensi dell’art. 151 del codice civile l’addebito della separazione con tutte le sue conseguenze. Solo per dare qualche chiarimento, la separazione di fatto è stata abrogata dal nostro codice, e quindi fino a che non interviene la sentenza o l’omologazione della separazione (a seconda che sia giudiziale o consensuale) da parte del giudice non si può parlare di separazione. Con la separazione l’unico obbligo matrimoniale che viene a decadere è quello di convivere sotto lo stesso tetto. Quindi fino alla vera separazione anche l’abbandonare il tetto coniugale può comportare l’addebito della separazione.



Quesito: Mentre ero in bicicletta nel comune di vignola (MO) sono stato rincorso da un cane mordace,nel tentativo di scansarlo,ho sbattuto nel posteriore di un camioncino,che era parcheggiato sulla strada e sporgeva circa 80 cm sul manto stradale,ho riportato danni anche gravi all\'orecchio destro,una piccola frattura cranica e un ematoma all\'altezza della tempia. Da una indagine svolta,risulta che il cane e\' randagio,alcune persone gli danno del cibo,ma non appartiene a nessuno. Il cane vaga in queste zone gia\' da un anno. In attesa di risposta vi ringrazio per lo spazio concesso e vi chiedo come comportarmi in questo caso. Saluti

Il Legale: In questo caso è ravvisabile una resposabilità extracontrattuale del Comune ove è accaduto lo spiacevole episodio, in quanto ai sensi della l. 281/92, grava sui comuni l'obbligo di prevenire il randagismo. Il Comune, quindi è tenuto a rispondere dei danni causati da un cane randagio che abbia morso un passante. Se il Comune non risarcisce volontariamente il passante, quest’ultimo sarà costretto ad intentare una causa nei confronti del Comune, in tal caso molto importante, oltre ad una accurata perizia medica, sarà reperire le testimonianze relative agli avvisatmenti del cane randagio per lungo tempo. Per quanto riguarda invece il camioncino (parcheggiato male – ci pare di capire) non è comunque ravvisabile alcuna responnnsbilità (o è quantomeno arduo dimostrare una responsabilità) in quanto era in sosta.

          

Quesito: Salve vorrei sapere se in un condominio di circa 36 condomini, parecchi non pagano le regolari qu ote condominiali, arrivando a cifre abbastanza elevate, e fatte da parte dell'amministratore la richiesta di ingiunzione, si potrebbe ai cattivi pagatori staccare o almeno limitare il flusso dell'acqua visto che abbiamo un solo contatore attivo e tanti singoli contatori nelle proprie abitazioni, visto che chi non paga il condominio non paga nemmeno l'acqua e nemmeno le spese straordinarie???, grazie

Il Legale: Certo che può! Infatti in tal senso si è giustamente espresso il Tribunale di Milano (19 ottobre 1998): “In caso di mora nel pagamento dei contributi condominiali protratta per oltre un semestre, l'amministratore, laddove il regolamento vigente lo autorizzi espressamente, può sospendere al condomino l'utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, attraverso le necessarie operazioni sugli impianti, anche da eseguirsi all'interno della proprietà esclusiva del condomino moroso…” . Anche il Pretore di Genova (03 dicembre 1993) ha analogamente deciso per  la sospensione dell'erogazione dell'acqua al condomino moroso nel pagamento degli oneri condominiali.

Vanno però sottolineati due aspetti molto rilevanti per l’applicazione dell’art. 63 disp. att. c.c. che legittima i provvedimenti sopra menzionati. Il primo è che il piano di riparto delle spese sia stato approvato dall'assemblea, e il secondo, è che il regolamento condominiale autorizzi espressamente a ciò l’amministratore.


Quesito: Sono proprietario di un appartamento in uno stabile con altri 14 condomini. Nello stabile è presente il vecchio vano caldaie a piano terra lato strada che non è più utilizzato dato il passaggio al termoautonomo da parte di tutti i condomini.Utilizzando la bicicletta tutti i giorni per andare a lavorare mi chiedevo se non fosse possibile utilizzare questo vano per posteggiarla la notte anche pagando un relativo fitto. Preciso che nell'ex locale caldaia c'è ampio spazio e la mia bicicletta occuperebbe uno spazio irrisorio. Grazie per la risposta.

Il Legale: Il vano caldaia è uno spazio comune di proprietà del condominio e quindi dei relativi condomini proprietari. Però la destinazione del predetto vano, anche se in disuso, non può essere modificato senza un assemblea condominiale che ne cambi la destinazione. Secondo l’art. 1102 del Codice Civile “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. Certamente prevedere un canone d’affitto per uno spazio comune sarebbe incoerente, dato che, seppur si tratti di proprietà in comune, il proprietario non può pagare l’affitto a sé stesso anche se pro quota. Quindi, con la delibera assembleare, si potrà decidere di comune accordo di utilizzare diversamente quello spazio comune ormai in disuso. Il diritto di ciascun condomino sulle cose comuni è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti, e di questo ne dovrà tenere presente l’assemblea al momento dell’eventuale assegnazione del numero dei posti per le biciclette.



    


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